Anatocismo
L’anatocismo è una delle più frequenti anomalie che si possono rilevare nella gestione dei conti correnti bancari affidati.
La parola deriva dal greco (anà – di nuovo + tokòs – interesse) e fa riferimento alla capitalizzazione degli interessi su un capitale, affinché questi siano, a loro volta, produttivi di altri interessi. In parole povere, l’anatocismo è il calcolo degli interessi sugli interessi.
Un esempio aiuterà a chiarire.
Supponiamo che la banca ci abbia concesso un affidamento di 100.000,00 euro, al tasso annuo del 10% (è un esempio, quindi possiamo permetterci di ragionare su tassi molto bassi!). Supponiamo anche che questo affidamento sia utilizzato per intero e per l’intero anno. In un regime di capitalizzazione semplice degli interessi, al termine dei dodici mesi il nostro debito verso la banca dovrebbe essere pari a:
| Capitale al 01.01.2013 |
100.000,00 |
| Interessi (10% su 100.000,00) |
10.000,00 |
| Totale debito al 31.12.2013 |
110.000,00 |
In presenza di pratiche anatocistiche, lo scenario sarebbe molto diverso:
| Capitale al 01.01.2013 |
100.000,00 |
| Interessi dovuti per il I trimestre (2,50% su 100.000,00) |
2.500,00 |
| Totale debito al 31.03.2013 |
102.500,00 |
| Capitale al 01.04.2013 |
102.500,00 |
| Interessi dovuti per il II trimestre (2,50% su 102.500,00) |
2.562,50 |
| Totale debito al 30.06.2013 |
105.062,50 |
| Capitale al 01.07.2013 |
105.062,50 |
| Interessi dovuti per il III trimestre (2,50% su 105.062,50) |
2.626,56 |
| Totale debito al 31.09.2013 |
107.689,06 |
| Capitale al 01.10.2013 |
107.689,06 |
| Interessi dovuti per il IV trimestre (2,50% su 107.689,06) |
2.692,23 |
| Totale debito al 31.12.2013 |
110.381,29 |
Si è dunque passati da un debito complessivo di 110.000,00 euro ad un debito complessivo viziato da anatocismo di 110.381,29 euro. E chiaramente i risultati sarebbero ancora più significativi in presenza di capitali o saggi di interesse più alti.
I bancari definiscono questa pratica come “capitalizzazione composta degli interessi“. Essa, a differenza della cosiddetta “capitalizzazione semplice”, determina una crescita esponenziale del debito. Si tratta di un istituto conosciuto (e dunque praticato) dagli albori del prestito ad interesse.
In Italia, l’anatocismo è vietato dall’art. 1283 del Codice civile, che recita:
In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.
Nonostante ciò, per mezzo secolo l’anatocismo è stato applicato in maniera pressoché generalizzata nella prassi bancaria italiana. Questo anche grazie all’avallo della giurisprudenza, che ha affermato la validità delle clausole di capitalizzazione trimestrale.
Nel 1999, la Corte di Cassazione ha invertito il proprio orientamento, iniziando ad affermare l’illiceità della clausole di capitalizzazione trimestrale.
Sul tema, è intervenuto anche il Governo che, con il decreto legislativo n. 342/1999, ha modificato l’art. 120 del decreto legislativo n. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, TUB). Nella sua attuale formulazione, il TUB oggi prevede il principio di eguale cadenza di capitalizzazione dei saldi attivi e passivi. La norma transitoria introdotta dal d.lgs. n. 342/1999, che prevedeva una sanatoria per il pregresso, è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 425 del 17 ottobre 2000.
Venuta meno questa norma transitoria, la Corte di Cassazione ha proseguito a ribadire il suo approccio più recente, volto a negare la legittimità dell’anatocismo, estendendo i suoi rilievi non solo ai rapporti di conto corrente ma anche ai contratti di mutuo.
L’illegittimità dell’anatocismo è stata confermata anche dalla Sezione Civile del Tribunale di Forlì, nella sentenza del 4 settembre 2012 (giudice Vacca).
In presenza di anatocismo, oggi la banca è senza dubbio tenuta al rimborso delle somme ingiustamente incassate dal cliente, oltre agli interessi legali. Inoltre, il giudice di merito può riconoscere al cliente il risarcimento del danno esistenziale o biologico da questi eventualmente sofferto.
Usura
L’usura è la pratica consistente nel fornire prestiti a tassi d’interesse considerati illegali, socialmente riprovevoli e tali da rendere il loro rimborso molto difficile o impossibile.
In Italia, l’usura è un reato, previsto e punito dall’art. 644 del Codice penale, che recita:
Chiunque [...] si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.
Anche le banche possono applicare condizioni usurarie ai propri clienti e lo sa anche il legislatore, che ha previsto una specifica aggravante proprio per il caso in cui
il colpevole ha agito nell’esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare
come recita il punto 1) del 5° comma dello stesso art. 644.
Con l’approvazione della legge n. 108/1996, il legislatore ha ampliato in modo notevole l’ambito di applicazione del reato di usura. Oggi, infatti, la norma non è più relegata ad operare esclusivamente nei casi in cui si verifichi uno “stato di bisogno” del debitore, del quale qualcuno si sia approfittato, ma si applica ogni qual volta un determinato tasso di interesse viene superato.
La stessa legge, modificando quindi sia l’art. 644 del Codice penale sia l’art. 1815 del Codice civile, ha stabilito che il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari quando superano il
tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale [...], relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà
La rilevazione cui fa cenno la norma è quella effettuata trimestralmente dalla Banca d’Italia, per conto del Ministro dell’Economia e delle Finanze. Tecnicamente, il tasso medio rilevato dalla Banca Centrale è detto T.E.G.M. (Tasso Effettivo Globale Medio)
Nel calcolo degli interessi, è oramai pacifico che siano considerati non solo gli interessi debitori ma anche le commissioni (quindi anche la Commissione di massimo scoperto, oggi Commissione di disponibilità fondi), le altre remunerazioni a qualunque titolo garantite alla banca e le spese, con la sola esclusione delle imposte e delle tasse.
In sintesi, dunque:
- se il tasso complessivamente pagato dal correntista è superiore al T.E.G.M. (ad esempio il 10%), si verifica l’ipotesi di usura ai sensi della legge n. 108/1996
- se il tasso complessivamente pagato dal correntista è superiore al T.E.G.M. incrementato della metà (ad esempio 10% + 10% / 2 = 15%), si verifica l’ipotesi di usura ai sensi dell’art. 644 del Codice penale.
Dal 1° luglio 2011, il metodo di calcolo del tasso soglia è stato modificato: lo spread percentuale è stato ridotto dal 50% al 25% ed è stato aggiunto un margine fisso di 4 punti percentuali.
In sintesi, dunque:
- se il tasso complessivamente pagato dal correntista è superiore al T.E.G.M. (ad esempio il 10%), si verifica l’ipotesi di usura ai sensi della legge n. 108/1996
- se il tasso complessivamente pagato dal correntista è superiore al T.E.G.M. incrementato del 25% e di 4 punti percentuali (ad esempio 10% + 2,50% + 4 = 16,50%), si verifica l’ipotesi di usura ai sensi dell’art. 644 del Codice penale.
Può succedere ancora oggi che le banche applichino interessi usurari? Certamente sì. Nel novembre 2012, il Consiglio di amministrazione della Banca di credito cooperativo di Capaccio Paestum è stato rinviato a giudizio dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno proprio per il reato di usura.
Fatta salva l’applicazione della sanzione penale in capo alla banca, nel caso di superamento del tasso soglia, le competenze del trimestre in cui si è rilevata la pratica usuraia devono essere azzerate, in quanto non dovute e indebitamente sottratte dalla banca al correntista: esse sono quindi stornate dal saldo del conto e non concorrono alla formazione di interessi passivi nei trimestri successivi.
Perché è importante far controllare i propri rapporti bancari per verificare l’eventuale presenza di condotte anatocistiche o usuraie?
I motivi per far controllare da un esperto i “riassunti scalari” dei tuoi conti correnti sono davvero numerosi:
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