Il 30 aprile 2008 entrerà in vigore il Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che innova in modo significativo la disciplina della lotta al riciclaggio di denaro sporco e alla criminalità economica.
Il limite per il trasferimento di denaro contante, libretti di risparmio ed assegni al portatore passa da 12.500 euro a 5.000 euro. Trasferimenti di importi pari o superiori a 5.000 euro, dunque, potranno essere disposti solo per tramite di bonifici bancari o postali oppure attraverso assegni bancari/circolari non trasferibili.
Com’è ovvio, un’operazione unitaria di importo pari o superiore a 5.000 euro non può essere frazionata in maniera artificiosa in più movimenti di importo inferiore a 5.000 euro. Per “operazione frazionata” si intende “una operazione unitaria sotto il profilo economico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti [...] posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale”.
Importantissime sono le novità circa gli assegni bancari e postali.
Anzitutto, i nuovi carnet di assegni bancari e postali nonché gli assegni circolari, anche se di importo inferiore a 5.000 euro, saranno rilasciati al cliente con la clausola di non trasferibilità. Su richiesta scritta del cliente, è comunque possibile l’emissione di assegni trasferibili di importo inferiore a 5.000 euro previo pagamento di un’imposta di bollo pari ad 1,50 euro per assegno.
Inoltre, gli assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente (“a me stesso”, “a me medesimo”, “a m.m.” e consimili) potranno esclusivamente essere girati ad una banca o alle Poste per l’incasso. In altre parole, non potranno circolare “al portatore” e dunque essere girati ad un soggetto diverso dal traente.
Infine, gli assegni trasferibili dovranno essere girati con la cosiddetta “girata piena”: il beneficiario dovrà apporre sul retro dell’assegno la propria firma, preceduta dal nome o dalla ragione sociale del nuovo prenditore (ad esempio: Mario Rossi vuole girare a Luigi Bianchi un assegno bancario trasferibile di cui è beneficiario; per fare ciò, sul retro deve scrivere “Per me pagate a Luigi Bianchi” e far seguire tale girata dalla propria firma). Ciascuna girata, inoltre, deve riportare anche il codice fiscale del girante.
I libretti di deposito al portatore, sia bancari sia postali, ancora, non potranno avere un saldo superiore a 5.000 euro. Fino al 30 giugno 2009 è possibile estinguere i libretti accesi prima del 30 aprile 2008 o, in alternativa, portare il saldo ad un importo inferiore a 5.000 euro.
Inoltre, il trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, che sino ad oggi avveniva senza formalità, dal 30 aprile 2008 dovrà essere comunicato all’emittente (dunque alla banca o all’ufficio postale) entro trenta giorni dal trasferimento. Nella comunicazione, il cedente dovrà comunicare i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento.
Il mancato rispetto delle disposizioni previste dal Decreto comporta una sanzione pecuniaria di importo compreso tra l’1 e il 40% dell’importo trasferito.
Qui è disponibile una scheda (in formato pdf; 40kb) sull’argomento.