Antiriclaggio: le regole per gli assegni ed il contante cambiano dal 30 aprile 2008

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Il 30 aprile 2008 entrerà in vigore il Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che innova in modo significati­vo la disciplina della lotta al riciclaggio di denaro sporco e alla criminalità economica.

Il limite per il trasferimento di denaro contante, libretti di risparmio ed assegni al portatore passa da 12.500 euro a 5.000 euro. Trasferimenti di importi pari o superiori a 5.000 euro, dunque, potranno essere disposti solo per tramite di bonifici bancari o postali oppure attraverso assegni bancari/circolari non trasferibili.

Com’è ovvio, un’operazione unitaria di importo pari o superiore a 5.000 euro non può essere frazionata in maniera artificiosa in più movimenti di importo in­feriore a 5.000 euro. Per “operazione frazionata” si in­tende “una operazione unitaria sotto il profilo econo­mico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti [...] posta in essere attraverso più operazioni, singolarmen­te inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti di­versi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell’opera­zione frazionata quando ricorrano elementi per rite­nerla tale”.

Importantissime sono le novità circa gli assegni bancari e postali.
Anzitutto, i nuovi carnet di assegni bancari e postali nonché gli assegni circolari, anche se di im­porto inferiore a 5.000 euro, saranno rilasciati al cliente con la clausola di non trasferibilità. Su richie­sta scritta del cliente, è comunque possibile l’emissio­ne di assegni trasferibili di importo inferiore a 5.000 euro previo pagamento di un’imposta di bollo pari ad 1,50 euro per assegno.

Inoltre, gli assegni bancari e postali emessi al­l’ordine del traente (“a me stesso”, “a me medesimo”, “a m.m.” e consimili) potranno esclusivamente essere girati ad una banca o alle Poste per l’incasso. In altre parole, non potranno circolare “al portatore” e dunque essere girati ad un soggetto diverso dal traente.

Infine, gli assegni trasferibili dovranno essere girati con la cosiddetta “girata piena”: il beneficiario dovrà apporre sul retro dell’assegno la propria firma, preceduta dal nome o dalla ragione sociale del nuovo prenditore (ad esempio: Mario Rossi vuole girare a Luigi Bianchi un assegno bancario trasferibile di cui è beneficiario; per fare ciò, sul retro deve scrivere “Per me pagate a Luigi Bianchi” e far seguire tale girata dal­la propria firma). Ciascuna girata, inoltre, deve riporta­re anche il codice fiscale del girante.

I libretti di deposito al portatore, sia bancari sia po­stali, ancora, non potranno avere un saldo superiore a 5.000 euro. Fino al 30 giugno 2009 è possibile estinguere i li­bretti accesi prima del 30 aprile 2008 o, in alternativa, portare il saldo ad un importo inferiore a 5.000 euro.

Inoltre, il trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, che sino ad oggi avveni­va senza formalità, dal 30 aprile 2008 dovrà essere co­municato all’emittente (dunque alla banca o all’ufficio postale) entro trenta giorni dal trasferimento. Nella co­municazione, il cedente dovrà comunicare i dati identi­ficativi del cessionario e la data del trasferimento.

Il mancato rispetto delle disposizioni previste dal De­creto comporta una sanzione pecuniaria di importo compreso tra l’1 e il 40% dell’importo trasferito.

Qui è disponibile una scheda (in formato pdf; 40kb) sull’argomento.

4 commenti a “Antiriclaggio: le regole per gli assegni ed il contante cambiano dal 30 aprile 2008”

  1. Fort ha scritto:

    La ringrazio per il post, signor Casadei
    Un saluto

  2. Simone Casadei ha scritto:

    Grazie a lei, Fort, per la visita!

  3. Annotazioni (amene) sul mio post sulle novità in tema di antiriciclaggio: Simone Casadei ha scritto:

    [...] Fa piacere notare come il post sulle novità introdotte nella normativa antiriciclaggio, che limitano l’uso del contante e degli assegni, possa comparire così in alto tra i risultati di google: [...]

  4. Simone Casadei » Blog Archive » Gli assegni post-datati all’angolo ha scritto:

    [...] antiriclaggio, si diceva, e di derivazione europea. Che si trasformano, almeno per noi, anche in ostacoli per atteggiamenti [...]

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