I redditi in Rete? Il Garante dice no. E nel mondo…
Inserito in: Annotazioni, Economia, PoliticaTorno, brevemente, sulla vicenda della pubblicazione delle dichiarazioni dei redditi 2005 da parte dell’Agenzia delle entrate. Per due motivi.
Il primo è che, ieri, sull’episodio si è espresso il Garante per la privacy, la cui decisione non lascia spazio ad ambiguità:
1) a conferma della sospensione della pubblicazione degli elenchi nominativi per l’anno 2005 dei contribuenti che hanno presentato dichiarazioni ai fini dell’imposta sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto [...] inibisce all’Agenzia di: a) diffondere ulteriormente in Internet detti elenchi con le modalità che il presente provvedimento ha stabilito essere in contrasto con la disciplina di settore attualmente vigente; b) diffonderli in modo analogo per i periodi di imposta successivi al 2005, in carenza di idonea base normativa e della preventiva consultazione del Garante;
2) manda all’ufficio di contestare all’Agenzia, con contestuale provvedimento, la violazione amministrativa per l’assenza di un’idonea e preventiva informativa ai contribuenti interessati;
3) dispone che l’ufficio curi la più ampia pubblicità del presente provvedimento [...] al fine di rendere edotti coloro che hanno ottenuto i dati dei contribuenti provenienti, anche indirettamente, dal sito internet dell’Agenzia, della circostanza che essi non possono continuare a metterli in circolazione stante la suesposta violazione di legge e che tale ulteriore messa in circolazione configura un fatto illecito che, ricorrendo determinate circostanze, può avere anche natura di reato.
Insomma: l’iniziativa delle Entrate (e dunque di Visco) è stata bocciata senza possibilità d’appello. E nel frattempo, le Procure di Roma e di Catania hanno aperto un’inchiesta. Secondo voi cadrà qualche testa? Io ritengo proprio di no, se ho imparato a conoscere il mio Paese.
Il secondo è che mi sono informato sul regime di pubblicità di tali informazioni all’estero, visto che a riguardo si sono sentite le tesi più diverse. Questo è il quadro della situazione, per quanto ne so.
In Belgio non è consentita la pubblicazione: l’amministrazione fiscale invia i dati della liquidazione ai singoli contribuenti per lettera (ed il contenuto è, dunque, tutelato dalla segretezza della corrispondenza). Esiste una procedura standard che prevede un accesso individuale a queste informazioni. Le decisioni/sentenze in materia tributaria sono pubblicate, generalmente, senza indicare i nominativi degli interessati.
In Finlandia la pubblicazione su Internet è consentita ma l’accesso ai dati avviene a seguito di registrazione.
In Germania e in Ungheria la pubblicazione di dati tributari su Internet è vietata.
In Irlanda la pubblicazione di dati tributari su Internet è vietata, a meno che non si rilevino casi di evasione, per i quali è ammessa la pubblicazione del nominativo dell’evasore, anche in Rete.
In Norvegia la pubblicazione dei consuntivi fiscali su Internet è ammessa dalla legge, pur con numerose restrizioni (quali, ad esempio, il limite temporale di accesso). Non mancano, tra l’opinione pubblica, voci di dissenso sull’attuale normativa a riguardo.
In Portogallo, come in Irlanda, la pubblicazione dei dati tributari in Rete è vietata, con l’eccezione degli evasori, in relazioni ai quali sono pubblicate generalità e fascia di reddito presunta.
Nel Regno Unito la pubblicazione non è ammessa. In base alla normativa sulla trasparenza, i dati possono essere ottenuti a seguito di una richiesta individuale.
In Slovenia la pubblicazione non è ammessa in nessun caso, trattandosi di informazioni coperte dal segreto fiscale.
In Spagna la pubblicazione dei dati tributari non è ammessa. Il singolo contribuente può controllare in Rete le proprie informazioni. Gli evasori possono essere indicati nominalmente, ma solo se non è stato possibile notificare loro il provvedimento dell’agenzia fiscale.
Negli Stati Uniti non è ammessa la pubblicazione. L’accesso ai dati è consentito solo ad alcune società (banche ed assicurazioni, per lo più). Per la generalità dei contribuenti è ammesso l’accesso limitato ai soli crediti di imposta per le agevolazioni.
In Svezia non è consentita la pubblicazione. Disponibile, a pagamento, l’annuario dei contribuenti, con i rispettivi redditi.
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7 Maggio 2008 alle 12:38
Ciao Simone, nei commenti del blog di paraffo ( http://governoberlusconiter.blogspot.com/2008/05/su-cortese-segnalazione-dell-amico-luca.html ) ho riportato un po’ degli articoli della legge che regolamentano la pubblicazione delle denunce dei redditi.
La materia è complessa, il garante li permette ai giornali senza nessuna preventiva autorizzazione e li vieta ad internet?
C’è qualcosa che non mi torna
7 Maggio 2008 alle 16:09
Visco e l’agenzia delle entrate hanno sicuramente peccato di superficialità nelle modalità di pubblicazione.
Ma se si instaurasse una sorta di tracciabilità x chi richiede i dati via internet non vedo che differenza ci sia dall’andarseli a prendere di persona in comune o all’agenzia delle entrate. (insomma, se un dato è pubblico è pubblico).
Inoltre come scrive anche qua sopra Nico ci sono comuni che sono anni che pubblicano le liste su giornali, che differenza c’è tra le due modalità?
7 Maggio 2008 alle 17:57
Perché non copypasti su Wikinews questa ricerca originale?
7 Maggio 2008 alle 22:19
chiaro e dettagliato. ottimo Simone. come sempre.
un abbraccio, GB
9 Maggio 2008 alle 13:29
@Nico: Grazie per essere passato da qui. Vado subito a vedere il link che hai riportato. Che ci sia qualcosa che non torna, in questa vicenda, è fuori di dubbio. Ma cosa?!
@Ale: Grazie anche a te per il tuo passaggio. Sono d’accordo con te: un sistema userId/password e dati disponibili per tutti: non vedo quale problema dovrebbe porsi… Sicuramente il legislatore dovrà interrogarsi su questa possibilità o, quantomeno, dovrà prendere atto del “buco” normativo che si è venuto a creare. Questo - e solo questo - è forse il merito dell’ex Viceministro Visco in questa vicenda.
@Tooby: Provvedo tempestivamente!
@Giambattista: Tutti questi complimenti, Gibbì! Ma non me li merito mica…